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ASSOCIAZIONE BETANIA |
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ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “BETANIA” ONLUS
L’anno 2009 il giorno 31 del mese di maggio, presso la ufficio parrocchiale della Parrocchia S. Maria Assunta di Galati Mamertino (ME), si sono riuniti i signori:
Art. 1
E’ costituita fra i suddetti comparenti una libera associazione di volontariato (legge n.266/1991) avente la seguente denominazione : Associazione di volontariato “ BETANIA” Onlus.
Art. 2
L’associazione ha la propria sede sociale in Galati Mamertino , via Roma Trav/A n. 1, provincia di Messina. Art. 3
L’associazione ispirata ai principi dettati dal’art.2 della legge 266/1991, ha lo scopo di perseguire attraverso l’attività prestata personalmente dai soci volontari, finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale nel campo dell’assistenza socio-assistenziale sanitaria e solidaristiche a favore di soggetti svantaggiati, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni non occasionali di volontariato attivo dei soci intervenendo nelle seguenti aree: a)assistenza sociale e socio sanitaria; b)attività di solidarietà sociale; c)attività ricreative, d)attività socio-culturale ed educativa.
Art. 4
L’Associazione ha una durata illimitata nel tempo. Per tutta la durata dell’associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi .
Art. 5
L’Associazione è apolitica , apartitica e si ispira alle comuni radici cristiane.
Art. 6
L’associazione è retta dallo statuto sociale che firmato da tutti i comparenti fa parte integrante del presente atto costitutivo. I principi informatori, analizzati più nel dettaglio nell’allegato statuto sociale, sono i seguenti: v Assenza di fini di lucro; v Gratuità delle cariche; v Gratuità delle prestazioni degli aderenti; v Democraticità della struttura; v Nel caso di scioglimento dell’Associazione, devoluzione in beneficenza dell’intero patrimonio.
Art. 7
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto di sette membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche: Presidente; PICHILLI Giuseppe Vice Presidente; BAGLIO Tanino Tesoriere; MANERA Sebastiano Segretario; SUTERA Salvatore Consigliere; EMANUELE Claudio Consigliere; MANERA Marilena Consigliere: FAZIO Sebastiano
I suddetti nominati con la firma in calce al presente atto accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all’art. 2382 c.c. .
Art. 8
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Collegio dei revisori sia composto di tre membri effettivi e uno supplente e nominano a farne parte i Signori: Presidente; CAMPISI Caterina Vice Presidente; CAMPISI Benedetta Revisore effettivo; DRAGO Rosetta Revisore supplente; PARAFIORITI Maria
I suddetti nominati accettano con la firma in calce al presente atto e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all’art. 2382 c.c. .
Art. 9
Il patrimonio iniziale è composto da € 1.600,00 (milleseicentocento/00)
Art. 10
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 11
Fino a quando un’Assemblea ordinaria non aggiornerà l’importo limite di cui appresso, il Consiglio Direttivo potrà deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione, per un importo massimo per operazione fino a Euro 10.000,00 (diecimila/00) più eventuale IVA, senza la preventiva autorizzazione dell’Assemblea fino ad un massimo di cinque operazioni consecutive.
Art. 12
Fino a quando un’Assemblea ordinaria non aggiornerà l’importo limite di cui appresso, il Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente del C.D., potrà deliberare spese in nome e per conto dell’Associazione, per un importo massimo per operazione fino a Euro 1.000,00 (mille/00) più eventuale IVA, senza dover chiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo fino ad un massimo di cinque operazioni consecutive.
Art. 13
Le spese del presente atto , annesse e dipendenti, si convengono a esclusivo carico dell’Associazione qui costituita.
Si allega: “Allegato A”, Statuto Sociale composto da n° 27 ( ventisette ) articoli; copie fotostatiche del documento d’identità dei sottoscrittori; copie fotostatiche del Codice Fiscale dei sottoscrittori. Il presente atto scritto con l’ausilio di supporto informatico su complessivi n°4 (quattro) fogli fin qui, è approvato dai sottoscrittori.
Galati Mamertino 31 maggio 2009 Firme
Allegato A”
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS “BETANIA”
COSTITUZIONE
Art. 1 – Denominazione E’ costituita l’Associazione di volontariato “BETANIA” Onlus di seguito detta Associazione, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legge regionale (regione Sicilia) L.R. 7 giugno 1994 n. 22, e delle norme generali del nostro ordinamento giuridico. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono democratici.
Art. 2 – Sede L’Associazione ha la propria sede sociale in Galati Mamertino(ME), via Roma trav/ A n° 1. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere sul tutto il territorio nazionale sedi secondarie , delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede nell’ambito della stessa città o di altre città. L’Associazione di volontariato si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa.
Art. 3 – Durata La durata della presente associazione è illimitata nel tempo.
Art.4 – Finalità L’Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, umana, civile e culturale e si ispira alle comuni radici cristiane. In particolare, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni non occasionali di volontariato attivo degli aderenti a favore di soggetti svantaggiati (anziani, disabili, minori ecc..) attraverso attività socio-assistenziali e solidaristiche. Nello specifico l’Associazione si propone di intervenire nelle seguenti aree: v Assistenza sociale e socio- sanitaria; v Attività ricreative ; v Attività di solidarietà sociale; v Attività socio-culturale ed educativa; per perseguire gli scopi sopraindicati , l’Associazione realizza i seguenti interventi: v Assistenza domiciliare agli anziani fornendo loro anche servizi specifici per sostenere e migliorare le loro attività. v Promuovere iniziative che possano garantire la partecipazione attiva degli assistiti nella società attraverso un adeguato utilizzo di strutture pubbliche e private. v vigilare sui diritti fondamentali dell'accesso democratico al sapere ed alla salute, realizzando azioni mirate per eliminare situazioni di svantaggio promuovendo attività di sostegno relazionale e di animazione nelle varie strutture pubbliche e private ad uso dell’Associazione v L’ideazione, la cura e la realizzazione di progetti di prevenzione ai disagi sociali in genere e , in particolare, quelli di cui al successivo elenco, e ciò attraverso qualsiasi mezzo utile al raggiungimento dello scopo, adoperandosi per l’istruzione di personale specializzato e competente in materia mediante corsi di formazione;
v L’istituzione e la gestione di: a) case di riposo per anziani e di accoglienza per gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà; b) centri diurni; c) comunità di alloggio per disabili fisici, psichici e psico-fisici; d) comunità alloggio per minori a rischio; e) comunità educative – assistenziali in favore di minori; f) comunità alloggio per minori sottoposti ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria; g) Comunità per il recupero ed il reinserimento di tossicodipendenti. L’Associazione potrà esercitare anche attività turistiche e ricettive sia per gli associati che per gli assistiti, in tal caso dovranno essere stipulate apposite polizze assicurative secondo la normativa vigente. Art. 5 – I soci Sono soci dell’associazione: v i soci Fondatori: sono persone che hanno partecipato alla costituzione originaria e hanno firmato l’atto costitutivo è danno la loro disponibilità per ricoprire cariche sociali, di servizio e di responsabilità. v I soci ordinari: sono persone fisiche o giuridiche che mossi da spirito di solidarietà condividono le finalità e gli scopi dell’associazione. v I soci sostenitori: sono enti, associazioni, istituti, persone fisiche o giuridiche che il Consiglio direttivo riconosce in grado di incrementare le attività dell’Associazione con prestazioni volontarie di carattere professionale o con contributi in denaro o in natura di carattere rilevante. v I soci onorari: sono le persone fisiche o giuridiche, gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerenze nell’assistenza e nei confronti dell’associazione. Sono aderenti all’associazione le persone giuridiche e le persone fisiche di maggiore età, di qualsiasi nazionalità purchè residenti in Italia e muniti di regolare permesso di soggiorno. Chiunque voglia aderire all’Associazione in qualità di socio volontario dovrà presentare apposita istanza di adesione al Consiglio Direttivo dichiarando esplicitamente di accettare lo statuto nella sua totalità e di condividere gli scopi e le finalità che l’Associazione si propone. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull’ammissione dei soci con voto unanime dei presenti. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’associazione Il loro numero è illimitato. Art.6 – Diritti dei Soci I soci hanno i seguenti diritti : Ø Di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale); Ø Di votare direttamente o per delega fatta per iscritto alle assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’istituzione; Ø Di partecipare alle attività promosse dall’Associazione; Ø Di usufruire di tutti i servizi dell’associazione; Ø Di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali; Ø Di recedere dall’appartenenza all’Associazione mediante dimissioni volontarie in forma scritta in qualsiasi momento; Ø Di frequentare i locali, gli impianti e le attrezzature sociali e di usufruire di ogni servizio messo a disposizione dell’associazione , con le modalità e le cautele stabilite dall’ente stesso. I soci hanno i seguenti obblighi: Ø Rispettare le norme del presente statuto; Ø Versare all’atto dell’iscrizione e annualmente la quota sociale a titolo di contributo a favore dell’Associazione, nell’ammontare stabilito dall’Assemblea e richiesto dal Consiglio Direttivo.; Ø Mantenere un comportamento adeguato conforme alle finalità dell’Associazione; Ø Svolgere le attività preventivamente concordate; Ø Contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e prestate in modo personale e spontaneo e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario o assistito. Possono essere rimborsate ai soci solamente le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione. L’Associazione di volontariato assicura i soci in caso di malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. La qualità di socio viene meno in seguito a : a)Dimissioni volontarie da comunicare per iscritto al presidente. b)Mancato versamento della quota associativa per un anno. c)Morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti. d)Per indegnità deliberata dal Consiglio direttivo. d) Incapacità reale di non poter più raggiungere gli scopi dell’Associazione. e) Danneggiamento materiale e morale attraverso la fomentazione di dissidi e disordino tra assistiti e associati. f) Chi non accetta e non segue le direttive e le proposte deliberate dagli appositi organi sociali. Le espulsioni vengono deliberate da Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio.
Art. 7 – Esclusione del socio I soci possono essere esclusi dall’Associazione quando il loro comportamento sia contrario a quanto stabilito nello statuto e nelle finalità dell’ente e senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso l’associazione; per cui in tutti i casi indicati nell’articolo precedente il socio deve essere messo in grado di giustificare la propria posizione ed i propri comportamenti oltre ad essere invitato, a mezzo raccomandata, a mettersi in regola in relazione al caso indicato alla lettera b). L’esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e l’associato si mantenga inadempiente in tal caso il Consiglio Direttivo delibererà in merito all’esclusione con parere motivato. Art. 8 – Dipendenti e Collaboratori I soci dell’Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dei soggetti assistiti e non possono stipulare con essa alcun rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L’Associazione può assumere dei dipendenti in funzione delle necessità dell’ente stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi. L’associazione potrà utilizzare inoltre collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurandoli a norma di legge. ORGANI SOCIALI Art. 9 – Organi sociali Gli organi dell’associazione sono:
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei loro incarichi. Art. 10 – Assemblea dei soci L’assemblea è formata da tutti gli aderenti all’associazione essa è convocata dal Consiglio ed è presieduta dal Presidente; l’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’Assemblea si convoca in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il 30 marzo (in occasione dell’approvazione del bilancio) la convocazione si ha mediante comunicazione scritta a ciascun socio oppure mediante affissione nella sede sociale dell’avviso contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve essere convocata dal Consiglio quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci tra fondatori e ordinari.
L’assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:
L’assemblea in sede straordinaria si convoca ogni volta che il Consiglio ritenga che vi sia necessità e urgenza e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci . L’assemblea in sede straordinaria: o Delibera le modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo. o Decide in ordine allo scioglimento dell’associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall’art. 6 dell’atto costitutivo. o Nomina il liquidatore. Le deliberazioni dell’assemblea sono conservate negli appositi registri e sono sempre a disposizione degli aderenti per la libera consultazione. Art. 11 – Rappresentanza in assemblea I soci hanno diritto di intervenire all’assemblea se in regola col pagamento della quota annua d’iscrizione all’associazione; la loro rappresentanza in assemblea è ammessa anche per delega, conferita ad altro per iscritto, ogni socio non può ricevere più di una delega e questa non può essere ammessa nel caso di approvazione di bilanci o deliberazioni in merito a cariche sociali e responsabilità dei consiglieri. Art. 12 – Svolgimento dell’assemblea L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente , nel caso di assenza di entrambi l’assemblea elegge un proprio Presidente che resta in carica per la sola durata dell’assemblea. Il Presidente nomina un segretario e se il caso lo richiede anche due scrutatori. Il segretario ha il compito di stendere il verbale dell’assemblea, accertarsi della regolarità della convocazione, del diritto di intervenire e della validità delle deleghe. A conclusione delle assemblee si redige apposito verbale che dopo essere stato letto ai soci sarà firmato e sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori se nominati.
Art. 13 – Consiglio Direttivo L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri eletti dall’assemblea tra i soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Ai membri del Consiglio non spetta nessun compenso. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente in mancanza dal Vice –Presidente , in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti, delle riunioni del Consiglio verrà redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto e firmato dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio ha ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede anche alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione. Redige i regolamenti per il funzionamento dell’Associazione che saranno proposti all’assemblea che a maggioranza li approva e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Art. 14 – Presidente Il Presidente che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo (quest’ultimo lo nomina al suo interno) cessa dalla carica alla scadenza del mandato e qualora non ottemperi ai principi e alle finalità dell’associazione. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo. In caso di assenza, impedimento o di cessazione le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal Componente più anziano del Consiglio Direttivo. Il Presidente stipula convenzioni con Enti o soggetti, previa delibera del Consiglio Direttivo, che stabilisce le modalità di attuazione della convenzione. Art. 15 – Collegio dei Revisori Il Collegio dei revisori è nominato dall’assemblea dei soci è composto da tre membri effettivi ed uno supplente, esso elegge nel suo seno il Presidente; i membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non soci, esso dura in carica tre anni e la carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza però potere di voto, svolge le seguenti Funzioni:
Il Collegio dei Revisori controlla l’Amministrazione dell’associazione, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili esercitando i poteri e le funzioni esplicitamente previsti dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile. Art. 16 – Segretario Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti: o Tenuta e aggiornamento del registro dei soci volontari. o Disbrigo della corrispondenza. o Redazione e conservazione dei verbali delle assemblee di tutti gli organi sociali. o Esso è a capo del personale. Art. 17 – Tesoriere Il tesoriere coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:
Art. 18 – Gratuità delle cariche Tutte le cariche sociali sono gratuite esse hanno durata triennale e possono essere riconfermate. RISORSE ECONOMICHE Art. 19 – Risorse economiche L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a)Contributi degli associati (quote sociali,quote d’iscrizione, libere donazioni ecc..); b)Contributi di privati; c)Contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d)Contributi dell’Unione Europea e di Organismi Internazionali; e)Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f)Proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g)erogazioni liberali degli associati e di terzi (scelta del 5xmille) h)Donazioni e lasciti testamentari; i) Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo. I fondi sono depositati presso un istituto di credito stabilito dall’Associazione, qualsiasi operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del tesoriere. Riguardo ai contributi dei soci, la quota d’iscrizione e quella annuale verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Art. 20 – Beni immobili, mobili ed altri beni L’associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati e mobili; Tali beni possono essere di proprietà degli aderenti o sono ceduti all’associazione da terzi (enti pubblici, enti privati o privati) in comodato d’uso gratuito all’Associazione che li utilizzerà per il perseguimento degli scopi sociali. Art.21 – Responsabilità dell’associazione L’associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati; essa può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’ente stesso. Art. 22 – Esercizio Sociale L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l’assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del presidente e per determinare le quote associative. Il Consiglio direttivo predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l’assemblea ordinaria lo approva entro il 30 aprile; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell’associazione 15 giorni prima dalla convocazione dell’assemblea affinché i soci possano prenderne visione. La perdita di qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All’assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso. Art. 23 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse. E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell’associazione. Art. 24 – Quota sociale La quota associativa a carico degli associati volontari è fissata dal Consiglio Direttivo e deliberata dall’Assemblea essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente; i soci non in regola con il pagamento della quota non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né alle attività ; non sono elettori e non possono essere eletti. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Art. 25 - Modificazioni dello statuto Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’associazione di volontariato. Tale statuto può essere modificato solo dall’assemblea dell’associazione riunita in via straordinaria. Art. 26 – Scioglimento Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi , che determinerà le modalità di ripartizione dei beni residui a favore di altre associazioni di volontariato operanti nel settore. In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad altre associazioni che perseguono gli stessi scopi. Art. 27 – Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai principi dell’ordinamento giuridico vigente.
Galati Mamertino 31 maggio 2009 Letto, confermato, sottoscritto.
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